Il Garante privacy prosegue la sua crociata contro lo spamming.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. serglasser
     
    .

    User deleted


    L'Autority è nuovamente intervenuta nei confronti di alcune società che effettuavano azioni di marketing non rispettose dei principi del Codice privacy. In tutti i casi presi in esame venivano inviate comunicazioni, in particolare e-mail e fax, senza il consenso dei destinatari.

    In un primo provvedimento, in seguito alla segnalazione di un utente che lamentava la ricezione di e-mail pubblicitarie indesiderate, il Garante ha vietato il trattamento dei dati ad un sito Internet che promuoveva libri. La società inviava ad indirizzi reperiti in rete un messaggio pubblicitario per l'iscrizione alla propria mailing list, insieme alla richiesta del consenso. Nel vietare il trattamento dei dati il Garante ha ribadito che non si possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza aver prima ottenuto il consenso del destinatario, e che è necessario ottenerlo prima di effettuare qualunque uso dell'indirizzo di posta elettronica.

    Altri due casi riguardano invece l’invio di fax da parte di aziende per promuovere servizi. I destinatari avevano lamentato la ricezione di fax non richiesti. Di fronte all’Autorità, le società hanno dichiarato che i messaggi pubblicitari erano rivolti a soggetti economici presenti negli elenchi “categorici” (ad esempio pagine gialle) e non a consumatori e, quindi, ritenevano di potersi avvalere di una disposizione di carattere generale del Codice della privacy che permette di prescindere dal consenso degli interessati, quando il trattamento riguarda informazioni relative allo svolgimento di attività economiche.

    Al contrario, secondo quanto affermato dagli utenti, i dati personali erano presenti solo su elenchi telefonici ordinari e utilizzabili unicamente per comunicazioni interpersonali, non avendo fornito alcun consenso per il loro uso a fini di marketing. Né dalla documentazione è risultato che sia stato richiesto un successivo consenso dei destinatari.

    Il Garante ha avvalorato quest'ultima tesi, vietando la proseguzione dell'attività di marketing irregolare.

     
    .
0 replies since 11/1/2008, 06:21   92 views
  Share  
.