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La casa integrazione è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.
Se ne distinguono due tipologie: cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione straordinaria
LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
Spetta agli operai, impiegati e quadri delle aziende industriali in genere, delle imprese industriali ed artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti.
QUANDO SPETTA
In caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva dovuta ad eventi temporanei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori.
LA DOMANDA
Le imprese devono presentare la domanda presso gli uffici Inps competenti per territorio, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione "moduli".
Attenzione: ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione indispensabile e le informazioni indicate sul modulo, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.
QUANTO SPETTA
L'integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Esistono limiti massimi mensili stabiliti ogni anno dalla legge.
Attualmente i limiti sono i seguenti:
858,58 euro mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della 13ª mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (14ª, premio di produzione ecc.) è pari o inferiore a € 1.857,48 lordi mensili
1.031,93 euro mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 1.857,48 lordi mensili.
Agli importi indicati deve essere poi detratta una percentuale pari al 5,84%. I periodi di cassa integrazione sono utili per il diritto e per la misura della pensione.
PER QUANTO TEMPO
Viene corrisposta al massimo per 13 settimane.Può esserci una proroga fino a 12 mesi e, in determinati casi, il limite è elevato a 24 mesi.
LA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA
Spetta Agli operai, impiegati e quadri di:
aziende industriali (anche edili)
aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia (tali imprese devono avere più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda)
imprese commerciali, di spedizione e trasporto, agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione
imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti
aziende di trasporto aereo
QUANDO SPETTA
Quando l'azienda si trova in una delle seguenti condizioni:
ristrutturazione
riorganizzazione
conversione
crisi aziendale
procedure concorsuali.
LA DOMANDA
Deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
L'intervento straordinario non si può chiedere se, per lo stesso periodo, è stato chiesto l'intervento ordinario.
QUALI LAVORATORI
La scelta dei lavoratori da porre in Cassa Integrazione deve essere effettuata con il criterio della rotazione tra coloro che effettuano le stesse mansioni.
QUANTO SPETTA
Viene calcolato l'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
Esistono limiti massimi mensili stabiliti di anno in anno.
Attualmente i limiti sono i seguenti:
858,58 euro mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della 13ª mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (14ª, premio di produzione ecc.) è pari o inferiore a € 1.857,48 lordi mensili
1.031,93 euro mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 1.857,48 lordi mensili.
Agli importi indicati deve essere poi detratta una percentuale pari al 5,84%.
PER QUANTO TEMPO
Viene corrisposta al massimo per 12 mesi in caso di crisi aziendale, 18 mesi in caso di procedure esecutive concorsuali e 24 mesi in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale.
Complessivamente gli interventi ordinari e straordinari non possono superare i 36 mesi in un quinquennio
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