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L’assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano:
65 anni di età
la residenza in Italia
un reddito pari a zero o di modesto importo
I redditi devono essere inferiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge e variano a seconda che il pensionato sia solo o coniugato. Se è coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge.
Attualmente tali limiti sono pari a 5.142,67 euro annui se il pensionato è solo, 10.285,34 euro annui se è coniugato.
Sono equiparati ai cittadini italiani:
gli abitanti della Repubblica di San Marino
i rifugiati politici
i cittadini di uno Stato dell'Unione europea
i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno
L'IMPORTO
L'importo dell'assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta.
Attualmete è pari a 395,59 euro.
L'assegno non è esportabile e pertanto si perde se l'interessato si trasferisce all'estero.
L'assegno non è reversibile e quindi non può essere trasmesso ai familiari superstiti.
Coloro che percepiscono l'assegno sociale possono, a determinate condizioni, avere diritto alle maggiorazioni sociali. (vedi scheda trattamento minimo e maggiorazioni sociali)
LA DOMANDA
La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso gli uffici Inps o sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione “moduli” e presentata direttamente agli uffici Inps oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita.
Ogni domanda deve contenere tutta la documentazione e le informazioni ritenute indispensabili, contrassegnate da una cornice blu (art. 1, comma 783 legge 296/2006).
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