Bonus famiglia: come funziona in caso di presenza di disabili

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  1. serglasser12
     
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    Il bonus spetta per redditi fino a 35mila euro, in tutti i casi in cui il coniuge, un figlio o un altro familiare del richiedente sia portatore di handicap.

    ATTENZIONE AL REDDITO

    Può richiedere il bonus chi, nel 2008, ha posseduto soltanto: redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione o determinati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili, assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge).

    Il richiedente, in aggiunta, può essere titolare anche di redditi fondiari, ma questi ultimi, nell’intero nucleo familiare (sommati cioè agli eventuali redditi fondiari degli altri componenti), non devono superare il tetto di 2.500 euro.

    Il bonus non spetta se si possiedono soltanto redditi fondiari e non anche una o più delle tipologie di reddito su indicate.

    DA RICORDARE

    Nessun beneficio doppio per i genitori separati o divorziati o non coniugati; non è possibile far parte di più di un nucleo familiare.

    Il principio vale per tutti: richiedente, coniuge, figli e altri familiari. Pertanto, i figli a carico di un solo genitore possono partecipare solo al nucleo familiare di quello, mentre i figli a carico di entrambi i genitori possono comparire, ai fini della fruizione del beneficio, nel nucleo di uno soltanto dei genitori.

    Stesso discorso per gli altri familiari: un genitore a carico di due figli, ad esempio, può rientrare nel nucleo di un solo figlio. Il principio generale comporta anche che chi è a carico di un altro soggetto non può a sua volta richiedere autonomamente il bonus.

    QUANDO FARE LA RICHIESTA

    Il bonus può essere richiesto una sola volta facendo riferimento alla situazione familiare e reddituale del 2007 o, in alternativa, a quella del 2008.

    L’istanza fatta per un anno esaurisce il beneficio per tutti i componenti del nucleo familiare. La scadenza per la presentazione dell’istanza al sostituto d’imposta o all’ente pensionistico da parte dei contribuenti che fanno riferimento all’anno 2007 è stata spostata al 28 febbraio.

    Il termine ultimo per l’erogazione del bonus da parte del sostituto slitta al 31 marzo. E’ spostato al 30 aprile il termine ultimo per presentare la richiesta all’agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui il bonus non viene erogato dal sostituto.

    Per maggiori informazioni: leggere la circolare delle Entrate (la numero 2 del 3 febbraio).
     
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