Multe auto: come fare ricorso

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  1. serglasser12
     
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    Dopo la sentenza della Cassazione secondo cui le multe elevate degli ausiliari del traffico per divieto di sosta al di fuori delle aree a pagamento delimitate dalle strisce blu non sono valide, arriva anche la novità degli autovelox clonati, una truffa che colpisce 82 mila automobilisti che hanno subito multe per oltre 11 milioni di euro.

    Come fare, dunque, a contestare le eventuali multe ricevute? Le regole generali per procedere contro le multe non ancora pagate è semplice, mentre è più complesso il discorso per chi ha già pagato e a cui sono già stati tolti i punti, perché in questo caso bisognerà iniziare un procedimento giudiziario. Se vi è contestazione immediata, la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.

    Ma la contestazione immediata può non avvenire e la multa arriva in un momento successivo. In questi casi il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o al proprietario del veicolo e inviato entro 150 giorni dall'identificazione di tali soggetti. Quando il verbale presenta vizi di forma sugli elementi essenziali è illegittimo e può essere annullato.

    Il ricorso può avere luogo in caso di trascrizione errata dei dati anagrafici degli obbligati, cioè conducente o proprietario, o del veicolo, come la targa o il tipo; in caso di mancanza della norma violata e della relativa sanzione od errore sulle stesse e della mancanza dei dati di chi ha accertato la contravvenzione (agente) o verbale non firmato.

    Se, però, il verbale è redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati la firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in caso di mancanza del giorno, dell'ora o del luogo dell'infrazione od errore su tali dati.

    Si può presentare ricorso, che può essere fatto dal trasgressore, dal conducente, o da altri obbligati, anche nei casi di assenza di indicazioni circa l'infrazione commessa, come cartello di divieto di sosta, cartello limite di velocità e suo posizionamento e relativo cartello di fine limitazione o prescrizione, di mancata indicazione dell'altezza del km e del luogo preciso della commessa violazione, di mancata indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata e di mancata segnalazione di autovelox o telelaser, ai sensi di quanto previsto dal dl 117/07.

    Attenzione, però, ad accertarsi che la mancata compilazione di alcune voci non trovi riscontro in altre voci di compilazione de verbale. Per esempio, se c'è un errore sulla data di nascita del trasgressore ma questo è correttamente identificato da altri elementi, come codice fiscale e nome cognome e indirizzo esatti, l'errore nel verbale è irrilevante per determinarne la nullità.

    Il ricorso può essere presentato alla prefettura del luogo dove è stata effettuata la multa, e in questi caso bisogna presentarlo entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Il Prefetto si limita a chiedere all'agente che ha emesso la contravvenzione se conferma o meno la multa, ed ecco perché di solito il ricorso viene rigettato. In tal caso, la multa raddoppia come quando si paga oltre 60 giorni dalla notifica. Il ricorso può essere presentato anche alla cancelleria del giudice di pace del luogo dove è stata rilevata l’infrazione.

    Anche in questo caso bisognerà presentarlo entro 60 giorni e risulta nullo se il ricorrente non si presenta all'udienza. Se si vuole sospendere il pagamento in attesa del giudizio, occorre che una richiesta in tal senso sia esplicitata nel ricorso stesso.

    Occorre ricordarsi che se la sospensione non fosse concessa e non si sia provveduto a pagare entro 60 giorni, la multa raddoppierà. Se il ricorso viene accolto, si può proceder a chiedere il rimborso di quanto pagato. Il Giudice di pace fisserà la data dell'udienza, che dovrà svolgersi in contraddittorio tra le parti. In caso di rigetto, sarà possibile pagare o provare il ricorso in Tribunale.


     
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0 replies since 18/10/2010, 16:26   186 views
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